sommario Codice di Procedura Penale Art. 275-bis (Particolari modalità di controllo)
sommario Legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori)


Codice di Procedura Penale

Art. 275-bis (Particolari modalità di controllo)


1) Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2) L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura.
La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.


3) L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di istallazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. (1)

(1) Articolo introdotto dall'art.16 comma 2 del D.L. 24 novembre 2000, n.341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, in G.U. n°16 del 20 gennaio 2001.

PDF Decr. Mininterno 02.02.01.pdf
PDF D.P.R. n. 341 del 24.11.00.pdf
PDF Legge 26 luglio 1975 n. 354.pdf
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Misure a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

Legge 8 marzo 2001 n. 40

La proposta di legge di seguito illustrata si pone lo scopo precipuo di dare una risposta concreta alle problematiche legate alla condizione delle detenuti madri con figli minori. In particolare, si è partiti dall’esame della legge n. 30 del 2001, nota con il nome dell’On. Finocchiaro, che seppur di portata innovativa, di fatto ha avuto scarsissima applicazione. Si è, infatti, potuto constare che le norme come congegnate hanno tagliato fuori un numero di detenute numericamente rilevante, lasciando la situazione del tutto inalterata.

Per questo motivo l’art 1 della proposta incide sulla normativa già novellata dalla legge Finocchiaro, togliendo quel vincolo ("concreto pericolo della commissione di delitti") che all’art. 147 del codice penale rende di difficile applicazione il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena. Infatti, spesso la detenuta madre tipo è una donna proveniente da ceti molto poveri o comunque immersa in una cultura di microcriminalità che ha, seppur giovane, nel suo curriculum più di una condanna penale. Impedire concretamente a una grande maggioranza di madri la possibilità di vivere la propria maternità fuori dalle mura degli istituti penitenziari, significa da una parte ostacolare un processo di riabilitazione per la donna e dall’altra opporsi a che i bambini vivano la loro età in un ambiente sicuramente più confortevole rispetto a quello carcerario e più idoneo per la loro crescita psico-fisica. Conseguente a tale scelta è l’art. 4 contenente la modifica degli artt. 47-ter e 47-quinquies della legge relativa all’ordinamento penitenziario che si pone di eliminare gli ostacoli che impediscono la possibilità alle donne madri, per le ragioni di cui sopra, di espiare la propria pena o presso il proprio domicilio o in altro luogo.

PDF Legge 8 marzo 2001 n.40
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